Da La Stampa del 06/10/2003
Originale su http://www.lastampa.it/redazione/news_high_tech/archivio/0310/ngprivac...
Bloccate altre 7 società per spamming
Nuovo intervento del garante per la privacy Stefano Rodotà
ROMA. Nuovo intervento del Garante per la Privacy contro lo spamming: altre sette società che inviavano sistematicamente e-mail pubblicitarie e commerciali senza il consenso degli interessati sono state bloccate.
Le società inviavano sistematicamente e in modo massivo, utilizzando anche software di raccolta e creazione automatica di indirizzi e-mail, comunicazioni commerciali e pubblicitarie indesiderate, senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari. Gli indirizzi e-mail sono infatti da considerarsi dati personali ed il loro utilizzo a fini di pubblicità è consentito solo dopo aver ottenuto il consenso del destinatario.
L'intervento del Garante, reso noto nella Newsletter, si è reso necessario per prevenire ulteriori possibili illeciti nei confronti di migliaia di naviganti in Internet i cui nominativi sono presenti negli archivi delle sette società.
Le violazioni nell'uso degli indirizzi e-mail, che hanno portato all'adozione dei provvedimenti di blocco, sono emerse dall'esame dei ricorsi di alcuni utenti che si erano rivolti al Garante denunciando l'invio di posta elettronica indesiderata.
L'Autorità, all'esito dei ricorsi, oltre ad adottare i provvedimenti di blocco notificati in questi giorni alle società, ha aperto autonomi procedimenti per verificare possibili ulteriori violazioni della legge sulla privacy.
Entro un termine stabilito, le società dovranno fornire al Garante una serie di informazioni utili alla valutazione dei casi. Dovranno precisare, in particolare, modalità di raccolta ed utilizzo degli indirizzi e-mail, anche attraverso l'uso di eventuali software; i tipi di trattamenti effettuati sui dati raccolti e la loro eventuale diffusione a terzi; modalità e forme attraverso cui viene fornita l'informativa agli interessati e ove necessario, richiesto il consenso; i provvedimenti adottati per consentire l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati personali.
Durante il blocco le società devono sospendere ogni trattamento dei dati personali effettuato in modo illecito e non corretto e conservare i dati nello stato in cui si trovano. La violazione del provvedimento di blocco prevede la reclusione da tre mesi a due anni.
Di recente il Garante era intervenuto con un provvedimento generale contro lo spamming ribadendo che inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge e se questa attività è effettuata a fini di profitto si viola la norma penale e il fatto può essere denunciato all'autorità giudiziaria.
Le società inviavano sistematicamente e in modo massivo, utilizzando anche software di raccolta e creazione automatica di indirizzi e-mail, comunicazioni commerciali e pubblicitarie indesiderate, senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari. Gli indirizzi e-mail sono infatti da considerarsi dati personali ed il loro utilizzo a fini di pubblicità è consentito solo dopo aver ottenuto il consenso del destinatario.
L'intervento del Garante, reso noto nella Newsletter, si è reso necessario per prevenire ulteriori possibili illeciti nei confronti di migliaia di naviganti in Internet i cui nominativi sono presenti negli archivi delle sette società.
Le violazioni nell'uso degli indirizzi e-mail, che hanno portato all'adozione dei provvedimenti di blocco, sono emerse dall'esame dei ricorsi di alcuni utenti che si erano rivolti al Garante denunciando l'invio di posta elettronica indesiderata.
L'Autorità, all'esito dei ricorsi, oltre ad adottare i provvedimenti di blocco notificati in questi giorni alle società, ha aperto autonomi procedimenti per verificare possibili ulteriori violazioni della legge sulla privacy.
Entro un termine stabilito, le società dovranno fornire al Garante una serie di informazioni utili alla valutazione dei casi. Dovranno precisare, in particolare, modalità di raccolta ed utilizzo degli indirizzi e-mail, anche attraverso l'uso di eventuali software; i tipi di trattamenti effettuati sui dati raccolti e la loro eventuale diffusione a terzi; modalità e forme attraverso cui viene fornita l'informativa agli interessati e ove necessario, richiesto il consenso; i provvedimenti adottati per consentire l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati personali.
Durante il blocco le società devono sospendere ogni trattamento dei dati personali effettuato in modo illecito e non corretto e conservare i dati nello stato in cui si trovano. La violazione del provvedimento di blocco prevede la reclusione da tre mesi a due anni.
Di recente il Garante era intervenuto con un provvedimento generale contro lo spamming ribadendo che inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge e se questa attività è effettuata a fini di profitto si viola la norma penale e il fatto può essere denunciato all'autorità giudiziaria.
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