Da La Repubblica del 13/01/2005

Se la società impone la schedatura genetica

di Stefano Rodotà

DOBBIAMO esser pronti a fornire i nostri dati genetici tutte le volte che si verifica un delitto nella zona in cui viviamo? La domanda non è nuova, ma è tornata di attualità in questi giorni perché la polizia di una cittadina americana ha deciso di seguire questa strada per cercar di risolvere un caso di omicidio aperto da tre anni.

Ottocento uomini sono stati chiamati a dare un campione del loro Dna, da confrontare poi con le informazioni tratte dal liquido seminale trovato sul corpo di una donna uccisa a Truro, nel Massachusetts. Alcuni lo hanno fatto, altri hanno protestato denunciando una violazione della privacy, l´American Civil Liberties Union (Aclu), la potente associazione per la difesa dei diritti civili, è intervenuta mettendo in guardia contro i rischi di questo tipo di raccolte di informazioni e dubitando della dichiarazione della polizia che ha assicurato che, una volta completate le indagini, tutti i dati raccolti sarebbero stati distrutti.


Non si può certo sostenere che sia illegittimo ricorrere alla informazioni genetiche nel corso di indagini giudiziarie.

Ma non ci si può nemmeno abbandonare alla "mistica del Dna", alla facile convinzione che indica nella genetica lo strumento principe per scoprire i responsabili dei reati. Proprio la particolare natura dei dati genetici impone specifiche garanzie e cautele nelle loro utilizzazioni. Essi, infatti, possono essere raccolti con grande facilità sulla base di un campione di saliva, di un capello, di un frammento di pelle, di una goccia di sangue. Danno informazioni non soltanto sulla persona alla quale immediatamente si riferiscono, ma su tutti gli appartenenti allo stesso gruppo biologico (genitori, figli, fratelli). Hanno una attitudine "predittiva", nel senso che contribuiscono a definire quale potrà essere l´evoluzione della vita di una persona, il suo andare incontro a particolari rischi, lo sviluppo possibile di malattie.

Tutto questo ha indotto a ritenere che, tra i dati personali, quelli genetici siano i più sensibili e, quindi, debbano essere tutelati più di ogni altro. Ad esempio, proprio negli Stati Uniti, il timore di discriminazioni basate sulle caratteristiche genetiche di una persona ha indotto il Senato ad approvare una legge che vieta l´utilizzazione di questa categoria di dati da parte di compagnie di assicurazione e di datori di lavoro.

Si comprende, allora, la reazione sociale che si determina tutte le volte che si prospettano usi di massa dei dati genetici. È vero che a Truro la fornitura dei dati genetici non era obbligatoria: ma la polizia si era preoccupata di far sapere che avrebbe dedicato particolare "attenzione" a quelli che avessero rifiutato di fornire i loro dati. E qui sorge un primo problema. Se ho diritto di rifiutare di sottopormi al test genetico, può l´esercizio di questo mio diritto farmi automaticamente passare nella categoria dei sospetti?

Siamo di fronte ad una violazione della presunzione di innocenza, sottolinea l´Aclu. Ma vi è di più. Questa vicenda mostra la pericolosità della formula (di matrice nazista, ma comune a tutti i totalitarismi) dell´"uomo di vetro", del buon cittadino che, non avendo nulla da nascondere, deve rivelare allo Stato ogni dettaglio della sua vita, della sua stessa costituzione genetica. Se voglio mantenere la riservatezza della mia vita privata, questa mia legittima scelta non può farmi classificare come "nemico del popolo". E sono molte anche le ragioni concrete che, al di là della sacrosanta affermazione di un principio di libertà, possono indurre una persona a rifiutare le proprie informazioni genetiche. In un caso simile a quello di Truro, i dati raccolti hanno fatto scoprire che una persona non era biologicamente figlio del padre legale, con grave turbamento suo e delle sue relazioni familiari. Il bisogno di una comunità di chiudere in qualche modo una ferita aperta, o di allontanare da sé il sospetto che il responsabile di un crimine si trovi al suo interno, non può portare al sacrificio delle garanzie e dei diritti individuali.


Da questi elementi si trae una prima conclusione. La raccolta dei dati genetici può esser considerata legittima solo nei confronti delle persone per le quali esiste un legittimo sospetto. Non sono ammissibili schedature genetiche di massa.

Ma le preoccupazioni sono nate anche dal timore che, malgrado le assicurazioni ufficiali, in realtà non sarebbero stati distrutti i dati riguardanti persone estranee al crimine. Questo timore è giustificato dal fatto che negli Stati Uniti, a differenza che in Europa, non esistono norme generali a difesa della privacy e che, dopo l´11 settembre, si è generalizzata la tendenza a conservare ogni dato personale, con l´argomento che tutto può essere utile per la lotta al terrorismo. Anche se, finora, è accaduto piuttosto che dati raccolti per finalità pubbliche finissero nelle mani di privati, che li utilizzavano per finalità commerciali.

Seconda conclusione. Anche i dati legittimamente raccolti devono essere conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare la finalità per la quale sono stati richiesti e, comunque, deve essere fissato un termine per la loro conservazione.

La vicenda di Truro, inoltre, è istruttiva per un´altra ragione. Il materiale genetico trovato sul corpo della donna uccisa, il liquido seminale, dice soltanto che la vittima aveva avuto, prima della morte, un rapporto sessuale. Questo non può essere trasformato in un elemento per sostenere che l´uomo che ha avuto quel rapporto, identificato tramite il Dna, sia l´assassino. E, infatti, la polizia si è preoccupata di far sapere che si vuole soltanto avere un contatto con la persona che, presumibilmente, è stata l´ultima a vedere la vittima. Ma proprio la mistica del Dna, la cieca fiducia che spinge anche soggetti pubblici a presentare le indagini genetiche come una bacchetta magica, rischierebbe fatalmente di presentare come l´assassino chi sia stato identificato attraverso il confronto tra il suo campione genetico e il liquido seminale.

Terza conclusione, allora. Gli elementi tratti dall´indagine genetica devono costituire soltanto uno degli elementi utilizzati per accertare la responsabilità. Altrimenti potrebbe determinarsi una situazione pericolosissima, con l´attribuzione di un valore assoluto a qualsiasi campione genetico rinvenuto sulla scena del delitto. In Gran Bretagna, per i delitti rimasti insoluti, si è proposto di "incriminare" comunque il genoma, cioè di considerare elemento di colpevolezza la traccia genetica, magari lasciata casualmente da un estraneo o, addirittura, posta lì con intenti di depistaggio. Il massimo rigore in questa materia è anche il modo migliore per conservare al ricorso al Dna la giusta legittimazione nell´accertamento dei reati.


Se veniamo alle cose di casa nostra, le varie conclusioni appena accennate mantengono la loro validità, anche perché il livello di tutela dei dati genetici è assai più elevato di quello americano (non è stato mai considerato legittimo, ad esempio, l´uso di questi dati da parte di assicuratori e datori di lavoro). La Corte costituzionale ha stabilito che, in mancanza di una precisa disciplina legislativa, neppure il giudice possa ordinare che una persona sia obbligata a sottoporsi ad un prelievo, che implica una sia pur limitata invasione del suo corpo.

Le norme richieste dalla Corte non sono state mai approvate dal Parlamento, sì che oggi non si può obbligare alcuno a fornire un campione del suo Dna e neppure esercitare sulle persone pressioni perché diano il loro consenso al prelievo. È in gioco la garanzia della libertà personale, le cui limitazioni peraltro, anche se verranno disposte per legge, non dovranno mai ledere la dignità della persona, o prescindere dal fatto che si tratti di indagati o indiziati. Anche la prospettata costituzione di banche dati del Dna non potrebbe mai essere prevista per tutti i cittadini, e neppure per l´intera popolazione carceraria, visto che vi sono reati per i quali il Dna del responsabile è del tutto irrilevante. Qual è la finalità della raccolta dei dati genetici del responsabile di una bancarotta?

Una volta di più siamo di fronte alla necessità di non abbandonarsi alle derive tecnologiche, ritenendo che ogni innovazione sia buona in sé e che il richiamo al rispetto dei diritti costituisca un intralcio. Soprattutto quando sono in gioco la libertà personale e la responsabilità penale, il ricorso alle nuove tecnologie esige un rigorosissimo controllo sulla loro conformità ai principi costituzionali. Lo vogliono il rispetto delle persone, e la stessa democrazia.

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